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Parola all’avvocato: L’agenzia di viaggio può offrire il servizio di trasporto?

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Gentile Avvocato,

sono Mario, gestisco un’agenzia di viaggio a Roma e, in vista del Giubileo 2025, prevediamo un afflusso eccezionale di turisti e pellegrini. Per offrire un servizio più completo e competitivo nei nostri pacchetti turistici, stiamo valutando l’organizzazione diretta del trasporto dei nostri clienti, ad esempio con minivan o autobus. Ci sono limiti legali per un’agenzia di viaggio che intenda svolgere questa attività?

 

Gentile Mario,

la questione che mi sottopone è di primaria importanza per le agenzie di viaggio che intendano ampliare la gamma di servizi offerti, specialmente in vista di un evento straordinario come il Giubileo 2025. La risposta trova fondamento in una recente ordinanza della Corte di Cassazione [n. 27218/2024], che ha chiarito i margini operativi consentiti alle agenzie di viaggio in relazione all’attività di trasporto.

Secondo l’articolo 18 del Codice del Turismo, le agenzie di viaggio sono definite abilitate a esercitare attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni, nonché come imprese turistiche ogni altra forma di prestazione turistica che sia funzionale all’accoglienza e all’assistenza dei clienti. Questo concetto è stato ulteriormente chiarito dalla Cassazione, che ha confermato come l’attività imprenditoriale delle agenzie non si limiti alla mera organizzazione di viaggi, ma possa includere anche servizi collaterali e strumentali al fine di migliorare la fruizione complessiva dell’esperienza turistica. L’articolo 33 dello stesso Codice, inoltre, riconosce come servizi turistici tanto il trasporto di persone quanto il noleggio di veicoli, purché queste attività siano strettamente connesse alla realizzazione di un pacchetto turistico o di un’escursione organizzata. La recente ordinanza della Cassazione ha affrontato proprio questo tema: nel caso della società Florencetown Srl, il trasporto di clienti tramite mezzi propri, inserito nell’ambito di un’escursione turistica, era stato contestato dalla Polizia Municipale di Siena come presunta violazione dell’articolo 85 del Codice della Strada (esercizio abusivo del noleggio con conducente). La Corte di Cassazione, però, ha stabilito che tale attività rientrava legittimamente nella prestazione di un servizio turistico collaterale, non configurandosi come un’attività autonoma di trasporto. Questo chiarimento è fondamentale per le agenzie di viaggio, poiché consente loro di utilizzare mezzi propri per il trasporto dei clienti, a condizione che ciò avvenga esclusivamente nel contesto di pacchetti turistici o escursioni organizzate. Sul punto, è d’uopo evidenziare che è di cruciale importanza che l’attività di trasporto sia funzionale e strumentale all’erogazione di un servizio turistico complessivo. È altresì necessario che tale attività non configuri un’attività di trasporto autonomo,

separata dai servizi turistici offerti, per evitare l’applicazione delle più stringenti normative del Codice della Strada o della disciplina del noleggio con conducente. La Cassazione ha altresì sottolineato che tale impostazione garantisce il rispetto del principio di strumentalità, agevolando le imprese turistiche nell’offrire servizi integrati senza incorrere in sanzioni o restrizioni indebite. Per un’agenzia di viaggio come la sua, questa possibilità rappresenta un’opportunità strategica: potrà organizzare direttamente il trasporto dei turisti, migliorando la qualità del servizio e rispondendo con maggiore flessibilità alle esigenze dei clienti durante il Giubileo 2025.

Tuttavia, invito a prestare particolare attenzione a evitare che tali attività possano essere interpretate come un esercizio abusivo di noleggio con conducente. È sempre consigliabile specificare, nei contratti e nella documentazione, che il trasporto è parte integrante di un pacchetto turistico o di un’escursione, e non un servizio separato. Inoltre, si assicuri di verificare eventuali regolamentazioni locali che potrebbero prevedere requisiti aggiuntivi per l’utilizzo di mezzi propri.

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